STATUTO DEL CIRCOLO

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STATUTO DEL CIRCOLO

Art. 1. –  Costituzione, sede legale e durata

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, degli art. 36/37/38 del

Codice Civile è costituita l’Associazione denominata “Circolo Ricreativo Università della Calabria” (CRUC) C.F.: 98018990782.

L’Associazione ha sede legale in Rende, via Savinio, snc, e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Il CRUC è una libera associazione che nasce per volontà dei lavoratori dell’Università della Calabria. È un’associazione apolitica e apartitica che ha struttura e contenuti democratici.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 del 06/06/2016 e dal D.Lgs. 117/2017 e, nelle more della loro applicazione, tiene conto anche di quanto previsto dal D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/2000.

L’Associazione assume di conseguenza la veste di Ente del Terzo Settore (ETS) e di Associazione di Promozione Sociale (APS) e Sportiva Dilettantistica (ASD), ente di diritto privato senza fine di lucro. In virtù di questa caratteristica, con l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un albo APS già esistente, l’acronimo APS sarà parte integrante del nome dell’Associazione.

Art. 2. – Emblema

L’emblema del CRUC è costituito da un quadrifoglio di colore verde su sfondo bianco. I 4 petali racchiudono le lettere identificative del nome dell’Associazione (CRUC). In basso a sinistra dello stelo del fiore, recante due piccole foglie anch’esse di colore verde, compare la denominazione dell’Associazione (Circolo Ricreativo Università della Calabria) di colore rosso.

Art. 3 – Principi e Scopi Generali dell’Associazione  

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, l’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di carattere culturale, sportive, turistiche e ricreative, favorendo altresì la socializzazione e lo spirito associativo;
  • pone in atto attività di carattere sociale per favorire la fornitura di servizi e la distribuzione di beni agli associati. Tali attività non hanno carattere speculativo o commerciale.

Il CRUC, per lo svolgimento delle attività di tempo libero e sportive di cui ai punti precedenti, utilizza servizi e strutture proprie, ovvero gestisce, attraverso strumenti convenzionali, servizi e strutture dell’Università della Calabria.

  • Il Circolo può partecipare ad iniziative dell’associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altre associazioni lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio.
  • Il Circolo ricerca momenti di confronto sociale nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le Istituzioni Pubbliche, Enti locali ed Enti culturali, turistici e sportivi, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del Tempo Libero. Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dei propri aderenti che debbono essere assicurati.
  • Il Circolo può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs, 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Caratteristiche dell’Associazione

Allo scopo di favorire la totalità degli associati aventi specifici interessi nelle attività di carattere ricreativo, artistico, culturale e sportivo, possono essere costituiti le Sezioni e/o i Gruppi, che operano in armonia con le finalità e gli indirizzi del CRUC ed in conformità con le direttive emanate dal Consiglio.

Il CRUC potrà aderire a Federazioni o Associazioni di secondo livello che abbiano scopi sociali simili e non in contrasto con quanto previsto nel presente Statuto.

I compiti, le responsabilità, le norme di funzionamento delle Sezioni e

degli altri organismi in cui si articola il Circolo sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti tenendo conto delle normative vigenti.

Art. 5. – Soci dell’Associazione

Possono essere associati del CRUC tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso gli scopi perseguiti dall’Associazione stessa e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio. Nella domanda di ammissione è necessario dichiarare di:

1) voler partecipare alla vita associativa;

2) voler condividere gli scopi istituzionali;

3) accettare, senza riserve, lo Statuto;

4) rispettare i Regolamenti interni.

Le richieste di iscrizione al CRUC vanno predisposte su un modulo reperibile sul sito ufficiale dell’Associazione. L’ammissione a socio di ciascun richiedente è soggetta all’insindacabile giudizio del Consiglio direttivo. L’associato, dopo la sua ammissione, riceverà la tessera sociale che lo qualifica tale e che gli consente di usufruire delle particolari condizioni riservate agli associati.

L’iscrizione ha validità annuale a partire dal 1º gennaio e comporta, a carico degli associati, il pagamento di una quota annuale di iscrizione suscettibile di variazione.

I soci si dividono in:

  1. a) soci ordinari
  2. b) soci aggregati
  3. c) soci onorari
  4. d) soci fondatori

Sono soci ordinari, su domanda e dietro versamento della quota associativa, il personale dipendente, anche a tempo determinato, in servizio ed in quiescenza dell’Università della Calabria.

Sono soci aggregati, su domanda e dietro versamento della quota associativa, i familiari dei soci ordinari e tutti coloro che intendono partecipare alla vita sociale e alle attività e si riconoscono nei principi fondanti del CRUC. Il modulo d’iscrizione di un socio aggregato deve essere accompagnato dalla presentazione di un socio ordinario.

Sono soci onorari coloro che, per cariche rivestite o per compiti di particolare rilevanza assolti, abbiano reso importanti servizi a favore dell’associazione. I soci onorari possono essere nominati dal Consiglio Direttivo, autonomamente o su proposta motivata degli associati. Il Consiglio direttivo potrà valutare di esonerare gli associati onorari dal pagamento della quota annuale.

Sono soci fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.

La denominazione dei soci è puramente indicativa della provenienza degli stessi ma tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Fermi restando i diritti e i doveri indicati presente Statuto, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Gli associati di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà.

L’impegno dell’Associato, allo scadere dell’anno di riferimento, si intende tacitamente rinnovato.

Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato.

L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Art. 6. – Risorse economiche e fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative ordinarie;
  2. quote associative supplementari o straordinarie;
  3. erogazioni liberali e oblazioni;
  4. contributi di enti pubblici e privati;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
  7. entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi così come previsto dal D. Lgs. 460/1977;
  8. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;
  9. donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;
  10. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le somme di cui al punto precedente si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante.

Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, l’associato non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 7. – Quote associative

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie e suppletive.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.

Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 8. – Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde:

  1. per recesso;
  2. per mancato pagamento della quota sociale entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo;
  3. per espulsione deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio;
  4. per decesso.

L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l’ente associato si estingua, il rapporto associativo viene automaticamente a cessare.

L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

La delibera del Consiglio direttivo che dispone l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro quindici (15) dalla comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione che la trasmette al predetto Organo.

Il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9. – Diritti e doveri degli associati

Ciascun associato ha diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  2. di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  3. di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  4. di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  5. di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea e per le elezioni degli organi sociali, e sono altresì candidabili, soltanto coloro che risultino associati anche dall’anno precedente.

Tutti gli associati regolarmente iscritti all’Associazione, secondo le modalità previste nel presente statuto, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno inoltre il diritto di:

  1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’Associazione;
  2. partecipare alle manifestazioni promosse dall’Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;
  3. possono altresì partecipare alle attività dell’Associazione i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui la stessa associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Ciascun associato ha il dovere di:

  1. rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
  2. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo e le modalità stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 10 – Dei volontari e dell’attività di volontariato

L’attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività prestata dal volontario è a titolo gratuito, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.  Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente comma 2, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 11. – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. a) l’Assemblea dei Soci;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) il Vicepresidente;
  5. e) il Segretario
  6. f) il Cassiere Economo
  7. g) il Collegio Sindacale;
  8. h) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 – Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione; e ciò in caso di colpa grave. In caso di dolo, rispondono unicamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell’organo di controllo e di revisione rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 13. – Assemblea dei soci – Competenze e deliberazioni assembleari

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano associati già dall’anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni associato ha diritto ad un voto.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Circolo oppure, qualora questi lo richieda, da un associato chiamato tra i presenti a presiederla. Essa, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea dei Soci si pronuncia a maggioranza dei presenti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

L’Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno nella sede definita dal Consiglio, di norma entro il 30 aprile, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario (o bilancio consuntivo) dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività e del relativo bilancio di previsione per l’anno in corso proposti dal Consiglio Direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione dovrà essere comunicata ai Soci almeno 10 giorni prima della data fissata mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e sul sito dell’Associazione. La convocazione deve contenere la data, la località e l’ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea in seconda convocazione può essere fissata a partire dal giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Il Segretario, nominato su proposta del Presidente dell’Assemblea tra i soci presenti, ha il compito di redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L’Assemblea ha il compito di deliberare:

  1. a) sul rendiconto economico-finanziario consuntivo, sul programma annuale delle attività e sul bilancio di previsione;
  2. b) sulle modifiche dello statuto;
  3. c) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali del circolo per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.

Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 14. – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 consiglieri eletti tra i soci, secondo le modalità previste dal Regolamento dell’Associazione. Non è eleggibile consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, o chi rientra nei casi di incandidabilità previste dai  Regolamenti dell’associazione.

I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il Consiglio Direttivo esplica le seguenti funzioni:

  1. delibera i regolamenti interni eventualmente necessari per un più corretto funzionamento e promuove le iniziative e le attività del CRUC;
  2. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  3. gestisce la contabilità;
  4. predispone, per la successiva approvazione in sede assembleare, il rendiconto economico-finanziario consuntivo (o bilancio consuntivo), il programma di attività annuali ed il relativo bilancio di previsione, da inviare, almeno 15 giorni prima della data fissata per la delibera di approvazione assembleare, all’esame del Collegio dei Sindaci, nonché dispone le note di variazione al Bilancio con lo storno delle disponibilità da un capitolo all’altro;
  5. propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale e delle eventuali quote suppletive;
  6. decide insindacabilmente sull’ammissibilità di un nuovo socio ed adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
  7. nomina la Commissione Elettorale e può revocare i componenti degli altri organi sociali per gravi inadempienze amministrative e morali;
  8. ratifica le elezioni dei Responsabili delle Sezioni e fissa le attribuzioni, le quote d’iscrizione e le competenze delle Sezioni medesime;
  9. determina i limiti d’importo entro i quali il Presidente può assumere autonomamente impegni di spesa, salvo l’obbligo di successiva comunicazione al Consiglio;
  10. ripartisce fra i Consiglieri la responsabilità di relazionare al Consiglio su vari settori di attività.

Inoltre, il Consiglio direttivo:

  1. è responsabile della gestione amministrativa;
  2. attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  3. decide le forme e le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate nell’ambito territoriale;
  4. nomina il Segretario e il Cassiere autonomo da scegliere tra le persone componenti il consiglio direttivo;
  5. ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  6. assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  7. delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  8. assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale;
  9. verbalizza tutte le proprie decisioni riportandole su apposito libro.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma una volta al mese, e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno la metà più uno dei consiglieri in carica, per deliberare su tutti gli atti di gestione ordinaria.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.

Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale. I verbali vengono redatti dal Segretario e controfirmati da chi presiede la riunione. La verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio è approvata nella seduta successiva.

I Consiglieri che non intervengono, senza valido motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La proposta di decadenza viene avanzata dello stesso Consiglio Direttivo e dichiarata dal Collegio del Probiviri.

I membri del Consiglio durano in carica 4 (quattro) anni solari e possono essere rieletti. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente, che provvederà ad informare il Consiglio alla prima riunione utile. 

Il Consiglio può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Art. 15  Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo o al Presidente;
  2. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
  3. sopraggiunte cause di incompatibilità, che si verificano quando il consigliere venga dichiarato interdetto, inabilitato, o venga condannato, anche nel primo grado di giudizio, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare nuove elezioni entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 16. – Presidente

 Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare:

  1. ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione, personalmente o a mezzo dei suoi delegati, sia nei rapporti interni sia in quelli esterni;
  2. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  3. vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea;
  4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  5. convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  6. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  7. provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
  8. indice le elezioni sentito il Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, il Presidente può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza o impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto. Il Presidente Onorario dura in carica sino alla durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e può essere rinominato.

La nomina del primo Presidente avviene all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie a patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalle elezioni di questi.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

Art. 17. – Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed assume funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Art. 18. – Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti. Svolge funzioni amministrative, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, raccoglie ed archivia i verbali, coadiuva il Presidente nella sua attività.

Il segretario può essere coadiuvato da uno o più Consiglieri o Soci dallo stesso individuati e proposti al Consiglio.

Il Segretario può essere revocato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 19. – Cassiere economo

Il Cassiere Economo è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i membri che ne fanno parte, e cura la buona conservazione dei beni patrimoniali in dotazione al Circolo.

Il Cassiere Economo provvede a:

  1. eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione, su ordine del Presidente o di chi ne fa le veci, controfirmando i documenti relativi;
  2. tenere perfettamente aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale di cassa e gli altri libri contabili previsti;
  3. predisporre tutti gli elementi necessari al Consiglio del Circolo per la compilazione del Bilancio preventivo e del rendiconto annuale.

Il Cassiere economo può essere revocato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 20 – Pagamenti

I mandati di pagamento devono essere firmati, con firma congiunta:

  1. dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente;
  2. dal cassiere economo.

Art. 21. – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  1. a) da beni mobili ed immobili;
  2. b) dalle somme accantonate;
  3. c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 22. – Collegio sindacale

  1. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio sindacale, eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, riportate nel Regolamento dell’associazione; il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente eletti tra i Soci.

il Presidente del Collegio Sindacale   viene eletto nell’ambito dei tre soci risultanti eletti e durante la prima riunione del lo stesso collegio sindacale.

I sindaci così eletti durano in carica 4 (quattro) anni solari e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito dal supplente sino allo scadere del naturale mandato.

I Sindaci effettivi possono partecipare a tutte le riunioni dei Consiglio Direttivo;  a tal uopo, quindi, gli stessi devono essere sempre invitati a partecipare.

Il Collegio ha il compito di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Inoltre, deve verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Il Collegio sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ciascun controllo deve essere riportato sull’apposito libro regolarmente tenuto dallo stesso Collegio sindacale.

Art. 23. – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri effettivi e da un supplente, eletti con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, riportate nel Regolamento dell’Associazione. Essi durano in carica 4 (quattro) anni solari e possono essere rieletti.

Ogni associato, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa. È soggetto alle decisioni dei probiviri dell’Associazione.

L’associato che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei probiviri. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un associato dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito dal supplente sino allo scadere del naturale mandato.

Il Collegio dei Probiviri:

  1. opera come amichevole compositore a dirimere eventuali controversie tra i Soci;
  2. esprime parere sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
  3. dichiara la decadenza dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci nei casi previsti dal presente Statuto.

Le denunce a carico di un associato devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio Direttivo provvede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di quattro anni. In caso di particolare gravità, che comporta l’espulsione di un socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale degli associati, che si pronuncerà in via definitiva.

Art. 24 – Gratuità delle cariche e divieti per gli organi

Tutte le cariche in seno all’Associazione, sono gratuite. Gli associati sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell’associazione.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 25 – Libri sociali

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo;
  5. il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e del Consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 26 – Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 27 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile/giugno.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 28. – Modifiche statutarie

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione dell’Associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea dei Soci se non dal Consiglio Direttivo, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.

In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea dei Soci.

Art. 29. Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deciso dall’Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata e deliberata con il 75% degli associati.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio eventualmente residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, mediante delibera dell’Assemblea Straordinaria, e previa audizione dell’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662. Successivamente alla costituzione del Registro Nazionale del Terzo Settore in caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del Terzo Settore previo parere del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” salvo altra destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

 

Approvato nell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 maggio 2021 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza il 24 maggio 2021.

REGOLAMENTO DEL CIRCOLO RICREATIVO DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA