REGOLAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CIRCOLO RICREATIVO DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Il Circolo Ricreativo Università della Calabria, in seguito denominato “CRUC”, è un’associazione di persone disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento ed è riconosciuta dall’Università della Calabria. Il CRUC è promotore delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali a favore dei dipendenti dell’Università della Calabria e degli altri suoi associati.

Art. 2 – Finalità

1. Il CRUC provvede, in favore dei soci, a promuovere, favorire e realizzare le attività sociali di cui all’articolo 2 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo del CRUC, ai sensi dell’art. 1 comma 2 dello Statuto può, per favorire le sue attività, provvedere alla creazione di Sezioni o Gruppi, all’interno dei quali possono partecipare tutti i soci che ne facciano esplicita richiesta al Consiglio, il quale dovrà esprimersi in merito.

Art. 3 – Sito internet e comunicazioni ai soci

1. Il canale di comunicazione ufficiale tra il CRUC e i suoi soci è il sito internet http://cruc.unical.it.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

1. L’appartenenza al CRUC dei soci, di cui all’art. 3 dello Statuto, comporta l’incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali, e il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo.

2. La qualifica di socio si perde nei casi previsti dall’art. 5 dello Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione della quota associativa già versata. L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in Assemblea e per le elezioni degli organi sociali, e sono altresì candidabili, soltanto coloro che risultino associati anche dall’anno precedente.

3. Il socio è responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse nell’espletamento delle attività delle singole Sezioni o altre attività promosse dal CRUC. Ogni associato, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto ad osservare le norme dello Statuto, le disposizioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa. In particolare è vietato al singolo socio di svolgere attività in conflitto o in concorrenza con le attività del circolo (organizzazione di viaggi, tornei sportivi, ecc.), salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. Tale autorizzazione si può concedere per attività episodiche e giammai per attività continuative. Il socio che dovesse trasgredire a tali divieti è soggetto alle decisioni dei probiviri dell’Associazione.

4. Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persone indicate dal Consiglio Direttivo.

5. Per le attività di carattere sportivo, ove possibile, il CRUC assume a proprio ed esclusivo carico le affiliazioni ad Associazioni o Federazioni Sportive Nazionali o Regionali.

6. Il CRUC è socio dell’Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari e favorisce la partecipazione dei propri associati alle manifestazioni organizzate da essa o dai singoli circoli membri. Alle assemblee nazionali dell’ANCIU partecipa di norma il Presidente del Circolo e un suo delegato. Qualora il Consiglio lo ritenga opportuno, possono essere invitati a partecipare alle assemblee nazionali altri soci del Circolo (ad esempio referenti di attività sportive e culturali). Le spese di partecipazione alle assemblee nazionali dell’ANCIU, qualora ci sia disponibilità di fondi, sono a carico del CRUC. Per le attività dell’ANCIU che prevedono il pagamento di una tessera assicurativa, qualora ci sia disponibilità di fondi, i costi sono a carico del CRUC. Il Consiglio Direttivo, per favorire la partecipazione dei propri associati alle manifestazioni nazionali provvede al pagamento delle quote d’iscrizione e, qualora ci sia disponibilità di fondi, al rimborso totale o parziale dei costi di vitto e alloggio per i giorni di effettivo impegno del socio.

Art. 5 – Assemblea dei soci

1. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede sociale o altra sede idonea e secondo le modalità previste dall’articolo 9 dello Statuto. In sede di Assemblea ciascun socio può formulare proposte o chiedere l’inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.

2. Il Presidente e il Segretario dell’Assemblea, di cui all’articolo 9 dello Statuto, stilano e sottoscrivono il verbale dell’Assemblea.

Art. 6 – Organi collegiali: elezioni

1. Il Consiglio direttivo, composto da 9 membri, il Collegio dei Sindaci, composto da 3 membri effettivi e 1 membro supplente, e il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri effettivi e 1 membro supplente, sono eletti dai soci definiti dall’art. 3 dello Statuto secondo il seguente Regolamento elettorale:

a) le elezioni devono essere indette, salvo motivato impedimento, prima della scadenza del quadriennio del Consiglio direttivo in carica, con un preavviso di almeno 15 giorni. Il Consiglio direttivo ne dà comunicazione ai soci pubblicando l’avviso, con il dovuto risalto, sulla home page del sito istituzionale dell’Associazione.
b) tutte le operazioni relative alle elezioni sono affidate ad una apposita Commissione elettorale, composta da membri nominati dal Consiglio Direttivo, la quale stabilisce i termini per la presentazione delle candidature, presiede alle elezioni, controlla l’elenco dei soci con diritto al voto, predispone le schede contenenti l’elenco dei candidati, verifica eventuali posizioni di incandidabilità e svolge la funzione di scrutatore;
c) le votazioni si effettuano a scheda segreta;
d) hanno diritto di voto, analogamente a quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione e per il voto in Assemblea dei Soci,  tutti i soci in regola con la quota di iscrizione per l’anno in cui si svolgono le elezioni e che risultano iscritti dall’anno precedente; il termine entro il quale versare la quota annuale, e rientrare nell’elettorato attivo e passivo del CRUC, è fissato dal Consiglio direttivo;
e) sono eleggibili, analogamente a quanto previsto dal comma d), tutti i soci in regola con il versamento della quota d’iscrizione per l’anno in cui si svolgono le elezioni che siano iscritti al CRUC dall’anno precedente, ad eccezione di:

– soci componenti delle segreterie e delle rappresentanze sindacali accreditati presso l’amministrazione dell’Università della Calabria, o con incarichi sindacali interni o esterni all’Università della Calabria;

– rappresentanti eletti negli organi di governo o di rappresentanza dell’Università della Calabria (senato accademico, consiglio di amministrazione, delegati, RSU, RLS, CUG, ecc.);

– soci iscritti ad altri circoli aderenti all’ANCIU o appartenenti ad altri Circoli Aziendali (CNR et al.) o membri di organi collegiali di associazioni o di enti esterni in potenziale conflitto di interessi con le attività del CRUC;

– soci che abbiano rivestito cariche all’interno del CRUC nel corso della precedente gestione e che per un qualsiasi motivo si siano dimessi dall’incarico o siano stati dichiarati decaduti; tali soci potranno presentare la loro candidatura alle elezioni successive;
f) la lista (o le liste) dei candidati deve essere depositata presso la sede del CRUC o nel luogo indicato dalla Commissione elettorale, a disposizione dei soci, almeno 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni;
g) è ammessa la candidatura in una sola lista; la lista deve riportare, pena l’esclusione:

– il nome della lista

– n. 9 (nove) nominativi di candidati per il Consiglio Direttivo;

– n. 3 (tre) nominativi più 1 (uno) supplente di candidati per il Collegio dei Sindaci;

– n. 3 (tre) nominativi più 1 (uno) supplente di candidati per il Collegio dei Probiviri;
h) per ogni candidato bisognerà riportare: cognome, nome, luogo e data di nascita;
i) la presentazione della lista dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di candidatura di ogni singolo candidato e dalla sottoscrizione della lista da parte di almeno 1/10 del numero degli elettori; ogni socio può sottoscrivere solo la candidatura di una lista;

l) per ragioni logistiche il Consiglio direttivo può costituire, presso le sedi distaccate, appositi seggi; tutte le operazioni inerenti le votazioni sono svolte a cura della Commissione Elettorale;
m) le votazioni si svolgono nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati dalla Commissione Elettorale;
n) è possibile votare per una sola lista;
o) ogni socio può esprimere all’interno della stessa lista un massimo di tre preferenze per il Consiglio Direttivo, una preferenza per il Consiglio dei Sindaci e una preferenza per il Collegio dei Probiviri;
p) nel caso di presentazione di più liste saranno eletti i candidati della lista che otterrà il maggior numero di voti.

2. Terminata la consultazione elettorale, la Commissione Elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza dei soci i risultati definitivi.

3. Il Consiglio direttivo, di cui all’articolo 8 dello Statuto, dura in carica un quadriennio, salvo il seguente caso di scioglimento anticipato:

a) per dimissioni della metà dei componenti più uno;

4. In caso di decadenza o dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, si procede alla sostituzione tramite cooptazione da parte del Consiglio direttivo in carica. La nomina dovrà poi essere ratificata nella prima Assemblea dei Soci utile. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza naturale dell’organo del quale fa parte.

Art. 7 – Consiglio direttivo: funzionamento

1. L’avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo, di cui all’articolo 10 dello Statuto, deve indicare l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.

2. La documentazione relativa ai singoli argomenti all’ordine del giorno deve essere tenuta a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria del CRUC prima della riunione.

3. La maggioranza dei consiglieri presenti può chiedere che vengano esaminati altri argomenti non compresi nell’ordine del giorno.

4. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede del CRUC.

5. Se gli argomenti all’ordine del giorno riguardano una o più sezioni di cui all’articolo 15 dello Statuto, il Presidente può invitare alla riunione i responsabili o referenti delle Sezioni, senza diritto di voto, per lo specifico argomento in discussione.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e firma la corrispondenza e i documenti del CRUC. Egli, inoltre, firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità del CRUC. Il Presidente ha la facoltà di spese, senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo, per un massimo di euro 1.000,00 (mille).

2. Il Presidente ha facoltà, per materie attinenti al funzionamento del CRUC o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio direttivo, sentito il Consiglio stesso, o ad altri soci.

Art. 9 – Altri organi

1. Il Vice-presidente, il Segretario e il Cassiere Economo, di cui agli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto, sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e devono godere della piena fiducia del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Incompatibilità e conflitti di interessi

1. Il ruolo di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con i seguenti incarichi:

a) componente del Collegio Sindacale del CRUC;
b) componente del Collegio dei Probiviri del CRUC;

c) componenti delle segreterie e delle rappresentanze sindacali accreditati presso l’amministrazione dell’Università della Calabria, o con incarichi sindacali interni o esterni all’Università della Calabria;

d) rappresentanti eletti negli organi di governo o di rappresentanza dell’Università della Calabria (senato accademico, consiglio di amministrazione, delegati, RSU, RLS, CUG, ecc.);

e) soci membri di organi collegiali di associazioni o di enti esterni che operano presso l’Università della Calabria e in potenziale conflitto di interessi con le attività del Circolo;

2. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere il ruolo di collaboratore presso la Segreteria (Sede Sociale) del CRUC soltanto a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 9 gennaio 2019.

Presentato e ratificato nell’Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2019.